HSG Voci di Donna: SeDicoNoèNo.

Il contest tematico per dire "basta" alla violenza sulle donne.

Categoria: Educational
Adatto a: Studenti delle Scuole
Inizio: 03/03/2025 Fine: 09/03/2025

La legge "Codice Rosso"

La Legge n. 69/2019 (Codice Rosso): Una Riforma per la Tutela delle Vittime di Violenza Domestica e di Genere 

Introduzione

La legge 19 luglio 2019, n. 69, comunemente nota come "Codice Rosso," è una legge della Repubblica Italiana che mira a rafforzare la tutela di coloro che subiscono violenze, atti persecutori e maltrattamenti. Questa legge rappresenta un passo significativo nella lotta contro la violenza domestica e di genere.

Approvazione e Entrata in Vigore

Il 17 luglio 2019, il Senato ha approvato definitivamente il Codice Rosso con un ampio sostegno, registrando 197 voti a favore, 47 astensioni e nessun voto contrario. La Camera dei Deputati aveva già dato il suo via libera al testo il 3 aprile 2019, con 380 voti a favore, nessun contrario e 92 astensioni. La legge è entrata in vigore il 9 agosto 2019.

Promotori della Legge

La legge è stata presentata durante il governo Conte I, con il contributo del Ministro della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno (Lega) e del Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede (M5S).

Corsia Preferenziale per le Denunce

Il nome "Codice Rosso" deriva da una delle misure più significative introdotte dalla legge. Questa misura prevede l'introduzione di una corsia preferenziale e veloce per le denunce e le indagini relative ai casi di violenza, simile a quanto avviene nei pronto soccorso per i pazienti che necessitano di un intervento immediato.

Procedura e Pubblico Ministero

Dal punto di vista procedurale, la legge stabilisce che una volta acquisita la notizia di un reato, la polizia giudiziaria deve riferire immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale. Il pubblico ministero, nei casi di delitti di violenza domestica o di genere, è obbligato a raccogliere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato. Tale termine può essere prorogato solo in presenza di esigenze di tutela di minori o di riservatezza delle indagini, nel interesse della persona offesa.

Inasprimento delle Pene

La legge introduce diversi inasprimenti di pena per reati di natura violenta, soprattutto quando gli atti sono stati commessi in presenza o in danno di minori o donne in stato di gravidanza. 

Per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, da un intervallo compreso tra un minimo di 2 e un massimo di 6 anni, passa a un minimo di 3 e un massimo di 7.

La pena per il reato di stalking passa da un minimo di 6 mesi e un massimo di 5 anni a un minimo di un anno e un massimo di 6 anni e 6 mesi.

La violenza sessuale passa da 6 a 12 anni, mentre prima andava dal minimo di 5 e il massimo di 10.

La violenza sessuale di gruppo passa a un minimo di 8 e un massimo di 14, prima era punita col minimo di 6 e il massimo di 12.

Modifiche al Codice Penale e Introduzione di 4 nuovi reati

La legge apporta ulteriori modifiche al codice penale, introducendo nuove fattispecie di reato e aumentando le pene per alcune violazioni.

Nel codice penale la legge in questione inserisce ben quattro nuovi reati:   

1) il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (cd. revenge porn), punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5mila a 15mila euro. La pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta per provocare un danno agli interessati. La condotta può essere commessa da chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, diffonde, senza il consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell’ambito di una relazione affettiva, anche cessata, ovvero mediante l’impiego di strumenti informatici;

2) il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, sanzionato con la reclusione da otto a 14 anni. Quando, per effetto del delitto in questione, si provoca la morte della vittima, la pena è l’ergastolo;

3) il reato di costrizione o induzione al matrimonio, punito con la reclusione da uno a cinque anni. La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso a danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all’estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia;

 

4) la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, sanzionato con la detenzione da sei mesi a tre anni. 

 

Aumento delle Sanzioni

La legge prevede anche un aumento delle sanzioni previste dal codice penale per alcuni reati, tra cui maltrattamenti contro familiari e conviventi, stalking, violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo. Inoltre, viene esteso il termine concesso alla persona offesa per sporgere querela, passando da sei mesi a dodici mesi.

Circostanze Aggravanti

Sono state introdotte ulteriori circostanze aggravanti, ad esempio, nel caso di atti sessuali con minorenni. La pena può essere aumentata fino a un terzo quando tali atti coinvolgono individui minori di 14 anni, in cambio di denaro o altre utilità, anche solo promesse. 

Misure di Protezione e Formazione

La legge prevede misure di protezione aggiuntive, come l'uso di mezzi elettronici, come il braccialetto elettronico, per garantire il rispetto dei divieti di avvicinamento e delle misure cautelari. Inoltre, sono previsti obblighi formativi specifici per il personale delle forze dell'ordine coinvolto nella pubblica sicurezza e nella polizia giudiziaria.

In sintesi, la legge n. 69/2019, conosciuta come "Codice Rosso," rappresenta un importante strumento per la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere in Italia, introducendo misure procedurali, inasprimenti delle pene e nuove fattispecie di reato per contrastare questa forma di violenza.