HSG Bullismo e Cyberbullismo

Il contest tematico per la lotta al Bullismo e Cyberbullismo rivolto agli studenti delle scuole superiori di tutta Italia.

Categoria: Educational
Adatto a: Studenti delle Scuole
Inizio: 25/03/2024 Fine: 31/03/2024

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La proposta di legge sul Bullismo e Cyberbullismo

La proposta di legge sul Bullismo e Cyberbullismo

Nella giornata di mercoledì 6 settembre 2023 la Camera ha dato il via libera al testo unificato delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Con 262 voti a favore, il testo bipartisan passa all’esame del Senato. L’approvazione al Parlamento avviene lo stesso giorno (il 6 settembre) dell’anniversario della morte di Willy Monteiro, ucciso tre anni fa nel tentativo di difendere un suo amico e nelle stesse ore in cui a Colleferro, veniva inaugurata la “Piazza Bianca” in suo onore. Sempre in suo ricordo, nel testo unificato viene proposta l’istituzione della Giornata del Rispetto, che ricorrerà il 20 gennaio, data di nascita del ragazzo.

Il testo unificato è frutto dell’unione delle tre proposte di legge 536, 891 e 910

 

Bullismo: legge 910

La legge 910 inasprisce la già presente legge 29 maggio 2017, n. 71 introducendo però anche una voce specifica per i genitori che non curano l'istruzione obbligatoria dei figli:

Il genitore o l’esercente la responsabilità genitoriale su un minore o chiunque ne eserciti le funzioni, che omette di impartirgli o di fargli impartire l’istruzione obbligatoria, è punito con l’ammenda da euro 500 a euro 2.000.

Pene previste per i bulli

Ma cosa dice il testo della legge a proposito dei bulli?

Il fatto di bullismo e cyberbullismo, “salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sette anni chiunque, con condotte reiterate, mediante violenza, atti ingiuriosi, denigratori o diffamatori o ogni altro atto idoneo, intimidisce, minaccia o molesta taluno, in modo da porlo in stato di grave soggezione psicologica, ovvero da isolarlo dal proprio contesto sociale.

È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque, trovandosi nella possibilità di impedire o denunciare i fatti di cui al primo comma, non si avvale di tale possibilità.

La pena è della reclusione da due a otto anni se i fatti di cui al primo comma sono commessi mediante la rete internet o la rete di telefonia mobile.

La pena è aumentata di un terzo se il fatto è commesso dal coniuge, anche se legalmente separato o divorziato, da un convivente o da persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da tre o più persone riunite o a danno di un minore o di una persona con disabilità o di una donna in stato di gravidanza.

I contenuti della proposta di legge: dal servizio di sostegno psicologico al ruolo del dirigente scolastico

Si interviene nello specifico, all’art.1, sulla legge n. 71 del 2017, estendendone il perimetro di applicazione della prevenzione e del contrasto non solo del cyberbullismo, ma anche del bullismo: vengono incrementate risorse indirizzate a campagne informative di prevenzione e sensibilizzazione oltre all’adozione per ogni istituito scolastico di un codice interno volto al contrasto di questi fenomeni. Da parte delle regioni, è prevista anche l’introduzione nelle scuole di un servizio di sostegno psicologico e di coordinamento pedagogico, oltre all’obbligo per il dirigente scolastico che viene a conoscenza di episodi di bullismo e cyberbullismo, di informare i genitori dei minori coinvolti e di applicare le procedure previste secondo le linee di orientamento ministeriale, promuovendo adeguate iniziative di carattere educativo.

Gli interventi sulla legge minorile

Con l’art. 2 invece si interviene sul regio decreto-legge 1404 del 1934 riguardante la “legge minorile” e la disciplina delle misure coercitive non penali che un tribunale può adottare per i minorenni, inserendo tra i presupposti delle adozioni di tali misure il riferimento a “condotte aggressive, anche in gruppo e per via telematica, lesive per la dignità altrui”. Viene modificato il procedimento per l’adozione delle misure con l’introduzione di un intervento preliminare: si inserisce un percorso di mediazione o un progetto di intervento rieducativo (coinvolgendo anche i genitori del bullo) e riparativo (per la vittima), sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali minorili, all’esito del quale il tribunale può disporre la conclusione del procedimento, la continuazione del progetto o il collocamento del minore in una comunità.

Il ruolo degli istituti scolastici

Centrale è anche il ruolo della scuola: con l’art. 3 si indica una delega legislativa al Governo per l’adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi per prevenire e contrastare il fenomeno: tra questi vi è l’istituzione di un servizio di sostegno psicologico nelle strutture scolastiche e nell’art. 4 si stabilisce che siano apportate le opportune modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/1988) prevedendo l’impegno della scuola “a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l’emersione di episodi di bullismo e cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza”.

Statistiche e monitoraggio

Tra gli altri decreti legislativi indirizzati al contrasto dei due fenomeni, si prevede anche la predisposizione di piattaforme di formazione e monitoraggio, l’implementazione del numero pubblico d’emergenza (114), rilevazioni statistiche, campagne di prevenzione e sensibilizzazione oltre all’obbligo di richiamare nei contratti con i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica, le disposizioni civilistiche in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori e le avvertenze del regolamento europeo in materia di servizi digitali. Prevista anche l’istituzione di un tavolo tecnico, presso il Ministero dell’Istruzione, in cui coinvolgere le associazioni e i provider di internet.

A febbraio 2023, stesso mese in cui veniva presentata una delle proposte di legge in materia, le statistiche provenienti dall’Istituto Superiore di Sanità e dalle università di Torino, Padova e Siena, ci mostravano come il 15% dei ragazzi nel nostro paese è vittima di bullismo e cyberbullismo, con una percentuale del 20% nei ragazzi di 11 anni (1 su 5), che scende al 10% nei ragazzi più grandi. I dati, raccolti nella VI relazione 2022 del Sistema di Sorveglianza Hbsc Italia (Health Behaviour in School-aged children) e che vedono il campione rappresentativo di ragazzi di 11, 13 e 15 anni, ha notato come la “frequenza di atti di bullismo sembrerebbe essere stabile” mentre diverso è il discorso sul cyberbullismo, con un aumento nei giovani di 11 e 13 anni per la diffusione sempre maggiore dei social. Dalle interviste invece condotte dal Moige, il Movimento Italiano Genitori, con l’Istituto Piepoli, su 1316 giovani intervistati, il 54% è stato vittima di atti di bullismo rispetto al 44% nel 2020 mentre per il cyberbullismo, la percentuale si aggira intorno al 30% in confronto al 23% nel 2020. C’è dunque urgente bisogno di una legge che possa intervenire, con efficacia, nei confronti di un fenomeno sempre più preoccupante e che affligge da anni le nuove generazioni.