HSG Voci di Donna: SeDicoNoèNo.

Il contest tematico per dire "basta" alla violenza sulle donne.

Categoria: Educational
Adatto a: Studenti delle Scuole
Inizio: 03/03/2025 Fine: 09/03/2025

La nuova legge N.168/2023 per il contrasto alla violenza sulle donne

La nuova legge N.168/2023 per il contrasto alla violenza sulle donne

Introduzione
La legge n. 168 del 24 novembre 2023, intitolata "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica," è stata approvata all'unanimità dal Parlamento in risposta all'aumento esponenziale degli omicidi di genere in Italia, compreso il caso tragico di Giulia Cecchetin. Questa legge, composta da 19 articoli, si concentra principalmente sulla prevenzione e sul contrasto ai "reati spia" che possono degenerare in crimini più gravi. L'inasprimento delle misure si applica principalmente ai recidivi. 

Obiettivi del Governo
Gli obiettivi del Governo con questa legge includono:

  • Accelerare le valutazioni preventive dei rischi per le potenziali vittime di femminicidio o violenza.
  • Migliorare l'efficacia delle azioni di protezione preventiva.
  • Rafforzare le misure contro la recidiva e la reiterazione di reati contro le donne.
  • Migliorare la tutela generale delle vittime di violenza.

Misure Preventive e Ammonimenti
Tra le principali misure della legge, si evidenzia il rafforzamento dell'ammonimento del questore e dell'informazione alle vittime (articolo 1). Questa misura si applica ora anche ai reati-spia, come percosse, lesioni personali, violenza sessuale, minacce gravi, atti persecutori e violazione di domicilio, che si verificano nelle relazioni familiari e affettive, passate e presenti. La pena è aggravata se il reato è commesso da chi è stato ammonito o in presenza di minorenni. La revoca dell'ammonimento può avvenire solo dopo almeno tre anni, a condizione che il soggetto mostri miglioramenti attraverso specifici percorsi di recupero.

Sorveglianza Speciale e Divieti di Avvicinamento
La legge prevede l'applicazione delle misure di sorveglianza speciale e degli obblighi di soggiorno nel comune di residenza o dimora, previste dal Codice antimafia, anche per indiziati di reati legati alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (articolo 2). Per questi soggetti, è obbligatorio emettere divieti di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle vittime e mantenere una distanza di almeno 500 metri da tali luoghi e dalle vittime.

Priorità dei Processi e Uffici Giudiziari Specializzati
La legge amplia le fattispecie per le quali è assicurata la priorità nei processi, estendendo tale priorità anche alle costrizioni o induzioni al matrimonio, lesioni permanenti al viso, violazione dei provvedimenti di allontanamento e divieto di avvicinamento, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e altri reati correlati alla violenza contro le donne (articolo 4). Inoltre, si istituiscono uffici giudiziari specializzati per la gestione dei casi di violenza contro le donne e domestica (articolo 5).

Formazione e Sensibilizzazione
La legge prevede iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica (articolo 6). Entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, le autorità competenti devono sviluppare linee guida nazionali per la formazione degli operatori che entrano in contatto con le vittime di violenza. Anche i magistrati riceveranno formazione specifica su questi temi.

Misure Cautelari e Tempi per le Decisioni Giudiziarie
Viene introdotto un nuovo articolo sulle misure urgenti di protezione delle persone offese (articolo 7), in cui il pubblico ministero ha 30 giorni per valutare l'applicazione di misure cautelari, seguiti da ulteriori 30 giorni per la decisione del giudice. Il Procuratore Generale deve monitorare il rispetto dei termini nei procedimenti correlati.

Arresto in Flagranza Differita
La legge introduce l'arresto in flagranza differita per chi viene individuato come autore di violazione dei provvedimenti di allontanamento, maltrattamenti in famiglia, o atti persecutori sulla base di prove video o telematiche (articolo 10).

Comunicazione alle Vittime e Ristoro Anticipato
La legge impone la comunicazione immediata alle vittime di violenza domestica o contro le donne di tutte le misure cautelari prese nei confronti dell'autore del reato (articolo 14). Si prevede anche una provvisionale a titolo di ristoro anticipato in favore delle vittime di violenza (articolo 17).

Formazione degli Operatori e Riconoscimento degli Enti
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro della giustizia e l'Autorità politica delegata per le pari opportunità stabiliscono i criteri e le modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati a organizzare percorsi di recupero per gli autori di violenza contro le donne e la violenza domestica (articolo 18).