HSG Educazione Ambientale

Il contest tematico sul'Educazione Ambientale per gli studenti delle scuole superiori italiane

Categoria: Educational
Adatto a: Studenti delle Scuole
Inizio: 18/03/2024 Fine: 24/03/2024

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01. Le aree naturali protette

Aree naturali protette

Nei parchi nazionali si trova la maggior parte degli habitat importanti per la vita delle 56mila specie di animali presenti in Italia, il Paese europeo con la maggiore varietà di specie viventi. Il 98% sono insetti e altri invertebrati; i mammiferi sono rappresentati da ben 118 specie diverse. Tra le piante, le foreste più significative dei parchi nazionali sono faggete e querceti, che danno un valido ontributo alla lotta contro l’effetto serra. I parchi nazionali frenano il consumo di suolo: se in Italia il 17% dei boschi ha ceduto il passo a superfici artificiali, l’attenzione degli enti parco ha permesso di ridurre al 4,5% l’urbanizzazione in queste aree protette. Sono questi alcuni dei dati contenuti nello studio “Parchi nazionali: dal capitale naturale alla contabilità ambientale”, una pubblicazione curata dal ministero dell’Ambiente che raccoglie e classifica i dati sul patrimonio naturale dei parchi: per la prima volta in Italia viene censita la ricchezza di piante, animali, ecosistemi, paesaggi contenuti nei 23 territori presi in esame. È un contributo alla Strategia nazionale della biodiversità (2011-2020).

Le aree protette sono territori ricchi non solo di biodiversità, ma in genere anche di beni
archeologici, storici, architettonici e artistici, testimonianza di uno storico rapporto fra uomo e natura che ha garantito il mantenimento di una enorme ricchezza di biodiversità e di paesaggi.

Un primo contributo per evidenziare l’importanza della interconnessioni tra patrimonio naturale e culturale, principio fulcro della “Carta di Roma sul Capitale Naturale e Culturale”, e per la messa a sistema in termini di conoscenza e divulgazione del patrimonio archeologico e artistico-architettonico di interesse storico presente nei territori dei Parchi nazionali è la pubblicazione “La Carta di Roma e i Parchi Nazionali - Primo rapporto sulle sinergie tra Capitale Naturale e Capitale Culturale”, curata da questa Direzione Generale, con il supporto della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile.

Le aree naturali propriamente dette

In Italia, le aree naturali protette sono riconosciute ufficialmente dallo Stato se rispondono a determinati criteri stabiliti dalla Legge quadro 394/91. In particolare, la legge dispone la costituzione di un apposito Comitato per le aree naturali protette, formato dai Ministri dell'ambiente, delle politiche agricole, dei beni culturali, delle infrastrutture e dell'istruzione (o da sottosegretari delegati) e da sei presidenti di regione o di provincia autonoma (o assessori delegati), designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, con il compito di approvare l'elenco ufficiale delle aree naturali protette (art. 3, comma 4, lett. c). L'iscrizione nell'elenco è condizione necessaria per l'assegnazione di finanziamenti da parte dello Stato, attraverso il Piano territoriale delle aree protette.

Attualmente il sistema delle aree naturali protette è suddiviso in parchi e riserve, istituite a livello nazionale o regionale e aree marine protette. Sulla scena di questo processo si stanno ora affacciando (a seguito dell'approvazione della Legge quadro nazionale e della Legge 142/90 sul decentramento delle competenze) anche le Province con la creazione di proprie aree protette.

Direttiva Habitat

Il ministero dell'ambiente ha promosso un programma di ricerca che completa la legislazione comunitaria sulla protezione della natura e la conservazione di flora e fauna selvatica e Habitat.

È stato costruito un programma che prevede una rete in Europa che si occupa della conservazione in determinate zone chiamato Natura 2000.

La direzione prevede che gli stati appartenenti all'Unione Europea contribuiscano alla costruzione di Natura 2000 attraverso la costruzione di determinati Habitat che contribuiscono a mantenere o riparare determinati tipi di specie naturali o Habitat stessi.

La commissione europea ha il compito di realizzare un unico elenco definitivo valutando gli elenchi nazionali.

Classificazione delle aree naturali protette

Attualmente il sistema delle aree naturali protette è classificato come segue:

  • Parchi nazionali

Ai sensi della Legge 394/1991, art. 2, comma 1, i Parchi Nazionali "sono costituiti da aree terrestri, marine, fluviali, o lacustri che contengano uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di interesse nazionale od internazionale per valori naturalistici, scientifici, culturali, estetici, educativi e ricreativi tali da giustificare l'intervento dello Stato per la loro conservazione".

Il parco nazionale presenta una gestione di un territorio ampio, variegato, con una significativa presenza umana, è istituito e dipende dal Ministero dell'Ambiente, integra e completa la salvaguardia operata dai parchi regionali, e viceversa, occupandosi di territori alquanto vasti (almeno per la realtà italiana) e coinvolgendo diverse decine di Comuni. Oltre alla pianificazione e alla vigilanza dunque, il parco nazionale deve esaltare la sua missione di strumento di collegamento e valorizzazione delle realtà locali che devono trovare nella bellezza del territorio su cui abitano l'elemento di coesione, la risorsa chiave del loro sviluppo. Oggi, in Italia, vi sono 24 parchi nazionali istituiti che coprono complessivamente oltre un milione e mezzo di ettari, pari al 5% circa del territorio nazionale.

  • Parchi regionali

Ai sensi della Legge 394/1991, art. 2, comma 2, i Parchi Regionali "Sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacustri ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore ambientale e naturalistico, che costituiscano, nell'ambito di una o più regioni adiacenti, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali".

I parchi naturali regionali, oltre ad aumentare sensibilmente la complessiva superficie di territorio nazionale protetto, hanno dato l'avvio ad una stagione di dibattito e di innovazione concettuale sui temi della forma, del ruolo e della gestione delle aree protette. In particolare le aree protette regionali, sulla base delle analoghe esperienze condotte in altri Paesi europei, hanno saputo adattare il primitivo modello di parco nordamericano alla complessa realtà dell'antropizzato mondo italiano. La novità apportata da questi parchi è stata quella di aver cercato di coniugare la conservazione delle risorse naturali con l'uso sociale delle stesse e con la ricerca dello sviluppo compatibile per le popolazioni insediate. I parchi si sono così proposti come terreno di sperimentazione ecologica permanente, dove, con un nuovo approccio culturale ed economico, si riesca a definire un modello di gestione territoriale da estendere al resto del Paese. Le aree protette regionali coprono oggi una superficie di più di un milione di ettari.

  • Riserve naturali

Ai sensi della Legge 394/1991, art. 2, comma 3, le Riserve Naturali "Sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacustri o marine che contengano una o più specie naturalisticamente rilevanti della fauna e della flora, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche".

Le Riserve Naturali dello Stato e delle regioni a statuto speciale si dividono in varie tipologie a seconda delle priorità protezionistiche ad esse accordate.

Nelle Riserve Naturali Integrali (art. 12, comma 2, lettera a) vengono rigorosamente tutelate le risorse naturali limitando la presenza umana a scopi strettamente scientifici e di sorveglianza.

Nelle Riserve Naturali Orientate (art. 12, comma 2, lettera b) l'indirizzo gestionale è volto ad una fruizione controllata e proporzionata alle caratteristiche ambientali dei territori. In tali Riserve vengono messe in atto strategie di gestione finalizzate non solo alla conservazione ma anche allo sviluppo delle piene potenzialità naturalistiche dei territori. Inoltre vi sono promossi programmi di educazione naturalistica per favorire forme di turismo compatibile più rispettose e consapevoli nei confronti dell'ambiente.

Le riserve naturali speciali, sono particolari aree protette.

Le Riserve Naturali Biogenetiche sono volte principalmente alla tutela di aree prioritarie per la tutela del patrimonio genetico delle specie animali e vegetali presenti.

  • Zone umide

Le zone umide sono costituite da paludi, aree acquitrinose, torbiere oppure zone di acque naturali od artificiali, comprese zone di acqua marina la cui profondità non superi i sei metri (quando c'è bassa marea) che, per le loro caratteristiche, possano essere considerate di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar. Il fattore limitante in tali aree è rappresentato dall'acqua, il cui livello può subire nel corso dell'anno oscillazioni anche di notevole rilievo. Tali ecosistemi sono quindi aree a rischio, soggette a forti impatti ambientali. Le zone umide e le comunità vegetali di piante acquatiche hanno subito nel corso di questo secolo una riduzione nel numero, nell'estensione e nelle loro qualità e complessità. Cause di tale declino sono: interrimenti naturali, bonifiche (da ricordare che la stessa Costituzione Italiana all'art. 44 considera l'intervento di bonifica di tali aree quale azione preliminare per il “razionale sfruttamento del suolo”), drenaggi, ma anche inquinamento.

La Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, è stata firmata a Ramsar, in Iran, il 2 febbraio 1971. L'atto viene siglato nel corso della "Conferenza Internazionale sulla Conservazione delle Zone Umide e sugli Uccelli Acquatici", promossa dall'Ufficio Internazionale per le Ricerche sulle Zone Umide e sugli Uccelli Acquatici (IWRB- International Wetlands and Waterfowl Research Bureau) con la collaborazione dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN - International Union for the Nature Conservation) e del Consiglio Internazionale per la protezione degli uccelli (ICBP - International Council for bird Preservation). L'evento internazionale determina un'autorevole svolta nella cooperazione internazionale per la protezione degli habitat, riconoscendo l'importanza ed il valore delle zone denominate "umide", ecosistemi con altissimo grado di biodiversità, habitat vitale per gli uccelli acquatici.

  • Aree marine protette

Le aree marine protette (la cui istituzione è regolata dalla Legge 979/1982 "per la difesa del mare" e dalla Legge 394/1991 (Legge quadro), sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche e biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono. Ogni area è suddivisa in tre tipologie di zone con diversi gradi di tutela. La tipologia di queste aree varia in base ai vincoli di protezione, ma in linea di massima sono costituite da tratti di mare, costieri e non, in cui le attività umane sono parzialmente o totalmente limitate. Ad oggi, in Italia, le aree marine protette istituite ai sensi delle citate leggi sono 30 e tutelano complessivamente circa 2.661.719 ettari di mare.

  • Altre aree protette

Sono aree che non rientrano nelle precedenti classificazioni; ad esempio: Aree Naturali Protette Regionali, monumenti naturali, parchi suburbani, parchi provinciali, oasi di associazioni ambientaliste (WWF, Pro Natura, LIPU, Legambiente). Possono essere a gestione pubblica o privata, con atti contrattuali quali concessioni, o forme equivalenti.

Particolarmente interessanti sono gli istituti e le aree destinate alla protezione della fauna selvatica previste dalla Legge 157/1992 e la cui estensione complessiva deve essere compresa tra il 20% e il 30% della superficie agro-silvo-pastorale (SAU) provinciale. Più in dettaglio tali aree sono costituire da:

  1. Oasi di protezione (art. 10, comma 8, lettera a) destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
  2. Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC, art. 10, comma 8, lettera b), destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;
  3. Centri Pubblici di Riproduzione della Fauna Selvatica allo stato naturale (art. 10, comma 8, lettera c), ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone.



    Criteri per l'iscrizione delle aree naturali protette

Nell'elenco ufficiale delle aree naturali protette vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri di seguito descritti, stabiliti con Delibera del Comitato Nazionale per le Aree Naturali Protette del 1º dicembre 1993:

  • Soggetti titolati a presentare domanda di iscrizione. Il soggetto titolato a presentare domanda di iscrizione è quello che ha istituito l'area protetta, ovvero il soggetto gestore provvisto di apposita delega.
  • Esistenza di provvedimento istitutivo formale pubblico o privato. Può trattarsi: di una legge o provvedimento equivalente statale o regionale; di un provvedimento emesso da altro ente pubblico; di un atto contrattuale tra il proprietario dell'area e l'ente che la gestisce nel quale siano specificate le finalità di salvaguardia dell'ambiente.
  • Esistenza di perimetrazione. Deve esistere una documentazione cartografica comprovante la perimetrazione dell'area.
  • Valori naturalistici. Presenza di formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche o gruppi di esse di rilevante valore naturalistico e ambientale (art. 1, comma 2 della Legge 394/91) e/o esistenza di valori naturalistici, così come previsto dall'art. 2 commi 2 e 3 della legge citata.
  • Coerenza con le norme di salvaguardia previste dalla Legge 394/91. Ciò riguarda, tra l'altro, l'esistenza del divieto di attività venatoria nell'area. Questo comporta che, nel caso di aree protette in parte delle quali viene esercitata l'attività venatoria, potrà essere iscritta nell'Elenco solamente la parte nella quale vige il divieto di caccia.
  • Gestione dell'area. Deve essere garantita una gestione da parte di Enti, Consorzi o altri soggetti giuridici; oppure la gestione può essere affidata con specifico atto a diverso soggetto pubblico o privato.
  • Esistenza di bilancio o provvedimento di finanziamento. Deve essere comprovata l'esistenza di una gestione finanziaria dell'area, anche se questa è solamente passiva.




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